Viale
della
Repubblica, 30 -
Ascoli Piceno
D
I S C I P L I N
A R E
DI
P R O D U
Z I O N E
Art.
l
(Nome)
E'
istituita la
Denominazione di
Origine Protetta
dell’"Oliva
Tenera Ascolana del
Piceno"
ai sensi dei
Reg. CEE
2081/92 del
Consiglio del 14
luglio 1992
Art.
2
(Piattaforma
Varietale)
La varietà
ammessa per la
produzione di "Oliva
Tenera Ascolana
del Piceno"
D.O.P. è la
varietà
"Ascolana
tenera"
Art.
3
(Zona di
Produzione)
La zona
di coltivazione
delle olive
destinate alla
produzione di "Oliva
Tenera Ascolana del
Piceno”
D.O.P. è la
seguente:
COMUNI
DELLA PROVINCIA
DI ASCOLI PICENO:
Acquaviva
Picena, Altidona,
Appignano del
Tronto, Ascoli
Piceno, Belmonte
Piceno,
Campofilone,
Carassai, Castel
di Lama,
Castignano,
Castorano, Colli
del Tronto,
Cossignano,
Cupramarittima,
Falerone, Fermo,
Folignano,
Francavilla d'Ete, Grottammare, Grottazzolina,
Lapedona,
Mogliano di
Tenna,
Maltignano,
Massa Fermana, Massignano,
Monsampietro Morico, Monsampolo
del Tronto,
Montalto delle
Marche,
Montappone,
Monte
Rinaldo, Monte
S.Pietrangeli,
Monte Urano,
Monte Vidon
Combatte, Monte
Vidon Corrado,
Montedinove,
Montefiore dell'Aso,
Monte Giberto,
Montegiorgio,
Montegranaro,
Monteleone di
Fermo, Montelparo, Monteprandone, Monterubbiano, Montottone,
Moresco,
Offida,
Ortezzano,
Pedaso,
Petritoli,
Ponzano di
Fermo, Porto S.
Giorgio, Porto S.Elpidio,
Rapagnano,
Ripatransone,
Servigliano,
Spinetoli, San
Benedetto del
Tronto. S.
Elpidio a Mare,
S. Vittoria in Matenano, Torre S. Patrizio, Venarotta.
COMUNI
DELLA
PROVINCIA DI
TERAMO
Territori
tra il Tronto ed
il Vomano,
appartenenti ai
seguenti comuni:
Martinsicuro,
Colonnella, Alba
Adriatica,
Corropoli,
Controguerra,
Ancarano, Nereto,
Torano Nuovo, S.
Egidio alla
Vibrata,
Civitella del
Tronto, S.Omero,
Tortoreto, Giulianova,
Mosciano S.
Angelo, Bellante,
Campli,
Valle
Castellana,
Torricella
Sicura, Rocca S.
Maria, Teramo,
Castellalto,
Canzano,
Notaresco, Morro
d'Oro, Roseto
degli Abruzzi,
Montorio al
Vomano.
Art.
4
(Condizioni di
Produzione)
A)
Le
condizioni
pedoclimatiche e
di coltura degli
oliveti,
destinati alla
produzione di
“Oliva Tenera
Ascolana del
Piceno"
D.O.P., sono:
- terreni
con
caratteristiche
variabili dal
calcareo
argilloso, all'arenaceo,
con pH
mediamente sub -
alcalini
- altezze
delle aree di
produzione dal
livello del mare
da 20 a 500 m.
B)
I nuovi
impianti
specializzati
vanno eseguiti
prevedendo sesti
sufficientemente
ampi da favorire
una buona
aerazione ed
illuminazione
per permettere allegagione. La
densità
d’impianto non
deve superare le
300 piante/ha.
In tali
impianti, vi
dovrà essere
almeno il 60% di
varietà
Ascolana Tenera.
Il materiale
vivaistico deve
essere
certificato
sotto l'aspetto
varietale e
sanitario dai
relativi Enti
Pubblici
preposti, o da
Associazioni
vivaistiche che
adottino un
sistema di
certificazione.
Le varietà
impollinatrici
possono essere
presenti fino ad
un massimo del
40% e
comprendono
tutte le varietà
da olio
coltivate ed
adattate al
clima della zona
di produzione
"dell'Ascolana
tenera".
C)
Le forme
di
allevamento,da
utilizzare sono
quelle libere
(come:vaso,globo,monocono
etc..)
D)
La
coltivazione
degli oliveti va
eseguita con
tecniche a basso
impatto
ambientale sulla
base del reg.
CEE
2078/92 e
successive
modifiche ed
integrazioni (
vedi
disciplinari di
produzione regionali). L’irrigazione
é consentita ma
va interrotta
almeno 20 giorni
prima della
raccolta.
E)
La
potatura
consentita è
quella verde e
secca, ed essa
dovrà favorire
l'arieggiamento
e la
penetrazione
della luce
all’interno
della chioma.
F)
La difesa
fitosanitaria va
effettuata
secondo i
principi della
lotta guidata,
e/o integrata,
o/e biologica,
secondo quanto
previsto dal
Reg. CEE
2078/92.
G)
La
raccolta va
effettuata nel
periodo che va
dal 10 Settembre
al 20 Ottobre
H)
La
produzione
unitaria massima
è di 6 ton/ha,
le produzioni
eccedenti le 6
ton/ha sono
declassate e non
possono essere
commercializzate
come "Oliva
Tenera Ascolana
del Piceno
"D.O.P.
I)
Il frutto
ammesso alla
lavorazione per
la produzione di
"Oliva
Tenera Ascolana
dei Piceno” D.
O.P. deve avere
le seguenti
caratteristiche:
- rapporto
polpa/nocciolo
in peso, non
inferiore a 4
- colore verde
paglierino;
- polpa piena,
fine, compatta,
non raggrinzita
e non granulosa;
- il trattamento
di
deamarizzazione
deve effettuarsi
non oltre le 48
ore dalla
raccolta del
prodotto.
J)
La
lavorazione del
prodotto ed il
confezionamento,
deve avvenire
nell'area di
produzione
indicata
all'art. 3,
seguendo le
riconosciute e
sperimentate
razionali
tecniche di
trasformazione
che comprendono
le seguenti
fasi:
a)
deamarizzazione
con soluzione
sodica dall' 1,5
al 3%
b)
lavaggi
per la riduzione
dell'alcale
residuo
c)
fermentazione
e conservazione
in salamoia
dall' 8 al 10%
di Cloruro di
Sodio.
E'
inoltre ammessa
la
deamarizzazione
naturale
direttamente in
salamoia all' 8 -
10% di Cloruro
di Sodio, le
olive così
ottenute
potranno essere
commercializzate
con l'aggiunta
alla dicitura
"Oliva
Ascolana Tenera
del Piceno
" della
dizione "al naturale".
Alle
olive potranno
essere aggiunte,
come
aromatizzanti,
infusi di
“finocchio
selvatico”
privi di residui
cellulosici
ottenuti
utilizzando
piante spontanee
o provenienti da
coltivazioni
dell'area
indicata
all'art. 3.
Possono
essere aggiunti
acidificanti
naturali.E’
vietata
l’aggiunta di
coloranti.
Le
tecniche
colturali degli
oliveti, le
forme di
allevamento, i
sistemi di
potatura,
unitamente alle
tecniche di
trasformazione
ed in
combinazione con
le
caratteristiche
genetiche della
varietà
"Ascolana
tenera", ed
in particolare
con i caratteri
pedologici e
climatici del
territorio
definito
all'art. 3,
permettono di
ottenere
caratteristiche
chimico -
organolettiche
tradizionali ed
uniche
nell'oliva da
mensa
"Ascolana
tenera”.
Art. 5
(Procedure,
Adempimenti,
Controlli,
Applicazione
Disciplinare)
Per
l'applicazione
del presente
disciplinare di
produzione, deve
essere
costituito un
Consorzio di
Tutela che
adotterà
apposito
regolamento
interno.
Per
avere il
riconoscimento
di "Oliva
Tenera Ascolana
del Piceno"
a Denominazione
di Origine
Protetta, gli
operatori
dovranno:
-
iscrivere i
propri oliveti
in apposito Albo
Pubblico degli
oliveti,
istituito presso
le Camere di
Commercio
Industria
Artigianato e
Agricoltura
delle relative
province;
-
iscrivere i
propri impianti
di
trasformazione
e/o
confezionamento
ad apposito Albo
istituito presso
le stesse Camere
di Commercio
Industria
Artigianato e
Agricoltura;
-
sottoporsi ai
controlli in
base a quanto
previsto
dall'art. 10 del
Reg. CEE
2081/92. Il
Comitato
Promotore si
avvarrà
inizialmente
dell'ASSAM per i
territori
ricadenti in
provincia di
Ascoli Piceno e
dell'ARSSA per
quelli compresi
in provincia di
Teramo. Successivamente
potrà decidere
di indicare
altra struttura
pubblica o
privata che
risponda alle
condizioni di
cui alle norme
EN 45011, per
effettuare i
controlli sulla
produzione, la
lavorazione ed
il
condizionamento.
La
produzione, la
lavorazione ed
il
condizionamento
devono avvenire
all’interno
della zona di
produzione,
(art. 3).
Le
partite di olive
prima del
confezionamento,
per fregiarsi
della
Denominazione di
Origine Protetta
"Oliva
Ascolana tenera
del Piceno” e
l'ulteriore
dizione "al
naturale"
se ottenute
esclusivamente
con salamoia,
dovranno essere
sottoposte ad
analisi chimiche
(residui
fitosanitari
eventualmente
impiegati),
fisiche (
durezza ),
analisi
organolettiche,
per accertarne
la qualità e la
tipicità (
aroma di oliva,
fragranza,
succosità,
leggero erbaceo
ed amaro).
I
prodotti
ottenuti con
tecniche di
Agricoltura
Biologica, in
base alla
normativa Reg.
CEE
2092/91 e
successive
modifiche ed
integrazioni,
possono essere
commercializzati
con
l'indicazione in
etichetta di "Prodotto
Biologico".
Art. 6
(Caratteristiche
al Consumo)
Al
termine della
lavorazione, i
frutti devono
avere aspetto
sano, odore
caratteristico
di fermentato,
sapore
lievemente acido
con retrogusto
amarognolo,
fragrante e
croccante in
bocca, assenza
di sapori
anomali o
sintomi di
cattiva
fermentazione;
Art. 7
(Commercializzazione)
Il
prodotto va
commercializzato
in contenitori
sigillati di
vetro o altro
materiale
consentito per
usi alimentari,
provvisti di
etichetta
recante la
dicitura: "OLIVA
ASCOLANA TENERA
DEL PICENO"
Denominazione
Origine
Protetta. Se
ottenuto al
naturale
aggiungendo la
dicitura "al
naturale".
L'etichetta
dovrà inoltre
contenere l'anno
di produzione ed
essere conforme
alla normativa
vigente.
Art. 8
Per tutto
ciò che non
viene previsto
esplicitamente
nel presente
Disciplinare,
vale la
normativa in
vigore.