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ISTITUTO TECNICO AGRARIO "C. ULPIANI" - ASCOLI PICENO S T A T U T O
ARTICOLO 1 E' costituita con sede in Ascoli Piceno l'Associazione Ex Allievi dell'Istituto Tecnico Agrario Statale "Celso Ulpiani", alla quale possono appartenere coloro che hanno conseguito una Licenza o un Diploma nella predetta Scuola. Sono associati "ad honorem", per la durata di un anno, gratuitamente e con voto consultivo in Assemblea, tutti coloro che hanno conseguito il titolo di Perito Agrario o di Enotecnico presso l'Istituto. La quota associativa verrà stabilita, annualmente, dall'Assemblea. ARTICOLO 2 L'Associazione si propone di: a) conservare e accrescere tra gli ex allievi vincoli cordiali di amicizia e di solidarietà, favorendo altresì il reciproco aiuto materiale e morale; b) mantenere in essi il sentimento di riconoscenza e di affetto verso l'Istituto e verso coloro che hanno contribuito alla loro formazione; e) favorire e promuovere quelle iniziative che mirino al sostegno e allo sviluppo dell'Istituto, affinché possa sempre meglio assolvere la sua funzione educativa; d) facilitare il collocamento degli iscritti in rapporto alle loro specifiche competenze ed aspirazioni; e) svolgere attività culturali con convegni, conferenze, corsi e gite sociali, per l'aggiornamento tecnico degli ex allievi; f) promuovere tutte quelle iniziative che si riterranno opportune nell'interesse degli iscritti; g) incoraggiare la costituzione delle Sezioni di specializzazione, favorendone iniziativa nell'ambito delle attività dell'Associazione e nello spirito del presente Statuto. ARTICOLO 3 L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, costituito da 9 a 13 membri, oltre ai Consiglieri di diritto di cui al successivo art. 4, e da 2 Revisori dei Conti. ARTICOLO 4 I membri del Consiglio eleggeranno nel loro seno un Presidente, un Vicepresidente in una delle Sezioni specializzate, ed un Segretario-Economo. II Preside ed il Presidente del Consiglio di Istituto dell'ITAS, pur facendo parte di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione, non possono rivestire alcuna delle cariche suddette. ARTICOLO 5 L'Assemblea Generale, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli iscritti. Essa viene convocata, dal Presidente del Consiglio Direttivo, per l'approvazione del Bilancio, l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, la determinazione della quota annua di associazione, le eventuali modifiche alla Statuto, ecc. L'Assemblea Generale dovrà essere convocata se verrà richiesta da almeno 2/3 degli iscritti. Ogni iscritto ha diritto ad un voto che, secondo i casi, potrà essere espresso per alzata di mano o mediante scheda segreta. Sono ammesse due deleghe. Le deliberazioni si intendono approvate se raccolgono la maggioranza assoluta dei votanti, accertata da due scrutatori eletti dall'Assemblea. ARTICOLO 6 Per la validità dell'Assemblea Generale, il cui avviso verrà tempestivamente comunicato a mezzo lettera, è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti. In seconda convocazione, l'Assemblea potrà deliberare qualunque sia il numero degli iscritti presenti. ARTICOLO 7 Il Consiglio Direttivo potrà prendere provvedimenti di esclusione a carico degli iscritti che si rendessero indegni di appartenere all'Associazione o che comunque non ottemperassero alle norme del presente Statuto o alle disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
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